Novità & Sentenze
l'Amministrazione di fatto (facciamo chiarezza)
La ragione per cui è così importante identificare l'amministratore di fatto risiede nel principio di responsabilità. Se l'azienda va in crisi e si configurano reati fallimentari (ad esempio, sottrazione di beni, distrazione di fondi, falsificazione di documenti contabili), sarà chiamato a risponderne anche chi ha esercitato di fatto il potere di gestione, e non solo chi deteneva formalmente la carica. Una recente e significativa sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha nuovamente chiarito un principio fondamentale in tema di reati fallimentari. Non è necessario avere un titolo formale per essere ritenuti responsabili: la qualifica di amministratore di fatto si desume da specifici indizi concreti. Questi indizi includono la partecipazione diretta e attiva alla gestione quotidiana dell'azienda, l'intervento nelle decisioni strategiche cruciali per il suo futuro, e la generale percezione da parte di dipendenti e terzi che la persona svolga effettivamente le funzioni amministrative. Tali elementi dimostrano un inserimento profondo e organico del soggetto nelle dinamiche aziendali, con funzioni direttive in ogni fase operativa. In presenza di tali condizioni, si configura la responsabilità penale anche per le gravi condotte di bancarotta fraudolenta, sia quella relativa alla gestione dei beni (patrimoniale) sia quella legata alla tenuta della contabilità (documentale).
Bancarotta preferenziale
In materia di bancarotta, la restituzione ai soci di somme di denaro che erano state da loro versate quando la società si trovava in un periodo di grave squilibrio finanziario, tale da fare ragionevolmente assumere a tale immissione di denaro la sostanziale natura di conferimento, assume natura distrattiva. In assenza di tale requisito, il finanziamento del socio avente carattere acclarato e comunque non contestato di mutuo ex art. 1813 c.c., dà luogo al diritto alla restituzione nei termini convenuti, e il rimborso avvenuto prima della liquidazione e in violazione della par condicio creditorum può configurare bancarotta preferenziale (Cassazione penale 16/10/2024 n. 1923). Ovviamente, gli effetti di tale orientamento giurisprudenziale, che chi scrive condivide, si ripercuotono anche sui tempi di prescrizione del reato.
Si può registrare una conversazione?
Nella giornata di ieri l'ennesimo datore di lavoro di una piccola impresa che si rivolge a lclass.it per chiedere se la registrazione di una conversazione con un proprio dipendente, che l'avrebbe aggredito verbalmente, possa essere utilizzata per un licenziamento disciplinare. Orbene, ripetiamo quanto già detto in precedenza, in linea con quanto stabilito dalla Cassazione. È lecito registrare una conversazione telefonica alla quale si partecipa attivamente anche senza il consenso dell'altra persona, perché chi parla accetta implicitamente il rischio di essere registrato; quindi, registrare una conversazione a cui si è presenti non costituisce reato, sia che si tratti di una conversazione di persona che di una telefonata. Ovviamente la registrazione non può avvenire in luoghi di privata dimora altrui senza il consenso degli interessati, altrimenti si potrebbe configurare il reato di interferenze illecite nella vita privata.
In sostanza, puoi registrare quella sfuriata epica del tuo dipendente, a patto che non avvenga nel suo salotto di casa. Perché se no, da un problema di gestione del personale si passa a un reato... e lì la Cassazione non ti perdona, ma neanche il portafoglio!
Gli indici del Codice della Crisi
È fondamentale sottolineare che il Codice della Crisi non impone solo il monitoraggio dei noti indici (debiti per retribuzioni, verso fornitori, banche e intermediari finanziari, tributari , previdenziali e contributivi), ma obbliga l'imprenditore (art. 2086 c.c. e art. 3 del CCII) a dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato per la rilevazione tempestiva dello stato di crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché per attivarsi senza indugio per l'adozione degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.